Gli articoli 1129, 1130 e 1130 bis del Codice Civile, analizzati congiuntamente, consentono di rilevare:
• documenti obbligatori di cui l’amministratore deve garantire la puntuale cura e tenuta
• motivi di revoca giudiziale dell’amministratore
• modalità di redazione del rendiconto condominiale
• obbligo di conservazione delle scritture del rendiconto condominiale per 10 anni
• obbligo di conservazione delle pezze giustificative del rendiconto condominiale per 10 anni
• diritti di verifica e di accesso agli atti dei titolari di diritti reali e di godimento
• diritti di verifica e di accesso agli atti del revisore della contabilità condominiale
• possibile esistenza di un consiglio con funzioni consultive e di controllo sul rendiconto condominiale
Il rendiconto condominiale, oltre ad essere chiaramente disciplinato dall’art.1130 bis del Codice Civile è altresì tecnicamente normato nell’ambito della norma UNI 10801-2016 al punto 3.25 definito come:
RENDICONTO CONDOMINIALE: “Documento informativo che si compone di un registro della contabilità nel quale sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata e in uscita, un riepilogo finanziario nel quale sono annotati i crediti e i debiti, le giacenze di cassa e ogni altro dato inerente la situazione patrimoniale del condominio e della nota sintetica esplicativa che deve contenere indicazioni circa le modalità di gestione adottate, i rapporti in corso e le questioni pendenti.”
La previsione ex art.1130 bis di verifica della contabilità prodromica alla redazione del “rendiconto condominiale” da affidarsi ad un “revisore” necessita di definire cosa debba intendersi e come debba materialmente espletarsi l’attività erogata da questa nuova figura professionale. Anche in questo caso la norma tecnica UNI 10801-2016 ci fornisce le linee guida al punto 3.32:
REVISIONE CONTABILE: “Processo sistematico di verifiche e controlli e relative evidenze per esprimere una valutazione, oggettiva rispetto ai criteri della verifica stessa, posto in essere da un soggetto terzo rispetto a chi ha redatto il rendiconto condominiale (preferibilmente indipendente e qualificato, composto anche da più individui) di carattere amministrativo, contabile, fiscale, contrattuale e gestionale. Detto processo ha l’obiettivo di verificare che quanto rappresentato nel rendiconto condominiale sia corrispondente o meno alla concreta realtà condominiale.”
Per questo motivo “IGM – Società di revisione condominiale e di enti di gestione di immobili” è soggetta ad un “SGQ – Sistema Gestione Qualità” interno conforme alla definizione di “revisione contabile” prevista al punto 3.32 della NORMA UNI 10801-2016.